Responsabilità Civile - Liability
La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l'art. 2043 del codice civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Questo principio cardine della responsabilità, negli ultimi anni ha subito una costante crescita sia nell’ambito delle responsabilità sia nell’entità dei danni, per gli interventi del legislatore, nazionale e sovranazionale, e della magistratura.
Le società non ne sono andate esenti, tuttaltro.
Basti un solo esempio per tutti. La Responsabilità Civile derivante da prodotti difettosi è stata normata da una Direttiva Comunitaria del 1985, recepita dall’ordinamento italiano nel 1988.
Essa ha stravolto l’impianto tradizionale, introducendo una forma di responsabilità oggettiva che ha costretto le aziende alla massima attenzione nelle proprie organizzazioni produttive e commerciali, con affinamento dell’impostazione giuridica dei contratti e dei manuali, specie in caso di esportazione in Paesi con impostazioni giuridiche diverse dalle nostre.
L’evoluzione in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, rischi informatici, ha determinato di pari passo un aumento dei margini di rischio che si riflettono sempre più frequentemente anche sulla Responsabilità delle società e degli Amministratori
FOCUS - Il Richiamo del Prodotto difettoso
La polizza per la responsabilità civile prodotti esclude, di base, il richiamo dei prodotti difettosi, ma la forte richiesta, tipicamente da parte dell’industria alimentare, sta diffondendo sempre più frequentemente l’estensione della copertura a questa tipologia di evento.
Quando si rende necessario il richiamo, qualcosa di grave è già accaduto e l’intervento deve essere il più rapido e tempestivo possibile, per evitare il ripetersi del danno e contenere al massimo ulteriori e più pesanti responsabilità che, insieme ai costi alla perdita di immagine, possono determinare una vera e propria crisi del produttore.
La garanzia Richiamo Prodotti può coprire i costi di notifica, spedizione, smaltimento, riparazione, sostituzione e rimborso di un prodotto ritirato dal mercato, ma anche il mancato profitto, immediato e differito (perdita di produzione e di quote di mercato, spese per la riabilitazione del marchio e più in generale tutto ciò che discende dal danno di immagine).
Dal punto di vista delle compagnie, il mercato è ancora in mano alle poche in grado di analizzare i rischi, di accettare gli elevati massimali necessari e assistere adeguatamente il cliente nelle diverse fasi del richiamo, che comporta rilevanti impegni economici e competenze molto specialistiche